STATUTO

ASSOCIAZIONE “LUCE DI CRISTO”

 

STATUTO ASSOCIAZIONE “LUCE DI CRISTO”

 

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1) - E’ costituita, a tempo indeterminato, l’Associazione di Volontariato denominata “Luce di Cristo”, ai sensi della Legge 266/91.

Art. 2) - L’Associazione ha sede in PARMA, in Via Verdi n° 3.

Art. 3) - L’Associazione non ha fini di lucro, è libera, indipendente, apolitica, ed ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale verso i bambini non nati, l’infanzia abbandonata, gli anziani e chiunque versi in stato di disagio, di povertà e di bisogno. Per la realizzazione dei propri scopi sociali l’Associazione si avvale di ogni strumento legittimo e lecito e si propone, in particolare, di procedere a sostegni a distanza, di prestare assistenza presso i centri infantili e per anziani, di acquistare generi di prima necessità, indumenti, e tutto quanto, secondo la necessità del momento, occorra a soddisfare le esigenze di chi si trovi in stato di bisogno.

Inoltre l’Associazione si propone lo scopo di organizzare, partecipare e intervenire in qualsiasi evento pubblico (culturale, politico, storico, artistico e religioso) ai fini della difesa, divulgazione e sensibilizzazione sui temi della  Carità e della Fede Cristiana.

Le attività sopraindicate sono svolte dall’Associazione, sia in Italia che all’estero, prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

ASSOCIATI

Art. 4) - Sono “Associati” le persone la cui richiesta di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa. L’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci è a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in caso di reiezione della domanda, dovrà fornire le relative motivazioni. Per gli associati, che al 31 dicembre di ogni anno non saranno in regola con la relativa quota annuale di rinnovo per la partecipazione all’Associazione, il Presidente proporrà al Consiglio Direttivo l’eventuale estromissione.

Art. 5) - La qualità di “Associato” si perde per decesso, dimissione, per morosità e/o per indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli Associati. Tutti i soci sono obbligati: a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione; c) a versare la quota di cui all’art.4; d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto: a) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione; b) a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto; c) ad accedere a cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati.   

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6) - Il patrimonio è costituito da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7) - L’esercizio finanziario viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello presumibile per il successivo esercizio. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 8) - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, e comunque sempre dispari, eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio - alla prima riunione - provvederà alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all’Assemblea riunita.

Art. 9) - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere, qualora a tali nomine non abbia già provveduto l’Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, sia per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, che all’ammontare minimo della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal più anziano d’età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto - su apposito libro - il relativo Verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11) – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 12) - Il Presidente - ed in sua assenza il Vice-Presidente - rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 13) – L’organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea dei Soci. Gli Associati sono convocati in “assemblea” dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione telefonica o scritta  (posta ordinaria, posta elettronica, facsimile), diretta a ciascun Associato. Tale convocazione dovrà essere fatta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e dovranno essere indicati l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In alternativa, la comunicazione della convocazione potrà essere affissa nella Sede dell’Associazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ciascun associato ha il dovere di informarsi personalmente di tali convocazioni che venissero affisse nella Sede dell’Associazione.

Art. 14) - L’Assemblea dei Soci delibera: sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione; sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; sull’approvazione del bilancio; e su tutto quant’altro ad essa è demandato per legge o per Statuto.

Art. 15) – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua minima di associazione. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, eccetto - in questo caso - per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei membri del Consiglio stesso. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe, che dovranno essere rilasciate per iscritto. 

Art. 16) - L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza del Presidente, è presieduta dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e – se lo ritiene il caso - anche due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17) - A norma dell’art. 21 del Codice Civile, in prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 18) Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre una maggioranza di due terzi dei partecipanti all’Assemblea.   

SCIOGLIMENTO

Art. 19) – Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà poi alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo ed identico settore.

 

RINVIO

Art. 20) – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

Registrazione in esenzione bollo e imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1, della Legge 266/1991

 

PARMA, Assemblea dei Soci, sabato 15 novembre 2007

 

 PARMA, Assemblea dei Soci Fondatori, sabato 15 novembre 2007

Ordine del Giorno: Assemblea Generale - Modifiche allo Statuto

CONSIGLIO DIRETTIVO

Dino Pennacchietti, Presidente - Ivanovskaia Tatiana Nikiforovna, Vice-Presidente

Paola Rastelli, Segretaria - Fiorenzo Sacco Proila, Tesoriere

 Consiglieri: Laura Ferraboschi, Francesco Dal Pozzo, Giorgio Nicolini

ASSOCIAZIONE “LUCE DI CRISTO”

Via Verdi, 3 - 43100 PARMA

Sedi distaccate: ANCONA: Via Maggini, 230 - FIRENZE: Via Vecchia Bolognese, 321

Tel./Facs. 071.83552 – Cell. 339.6424332 – Cell. 340.7190085 – Cell. 338.8702045

Conto Corrente Postale 78026101 - Codice Fiscale 92139970344

Posta Elettronica: lucedicristo@lavocecattolica.it

Sito Internet: www.lavocecattolica.it - Sito Televisivo: www.telemaria.it

 

 

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IL PRECEDENTE STATUTO

NON PIU' IN VIGORE

 

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1) - E’ costituita, a tempo indeterminato, l’Associazione denominata “Luce di Cristo”.

Art. 2) - L’Associazione ha sede in PARMA, in Via Verdi n° 3.

Art. 3) - L’Associazione non ha fini di lucro, è libera, indipendente, apolitica, ed ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale verso i bambini non nati, l’infanzia abbandonata, gli anziani e chiunque versi in stato di disagio, di povertà e di bisogno. Per la realizzazione dei propri scopi sociali l’Associazione si avvale di ogni strumento legittimo e lecito e si propone, in particolare, di procedere ad adozioni a distanza, di prestare assistenza presso i centri infantili e per anziani, di acquistare generi di prima necessità, indumenti, e tutto quanto, secondo la necessità del momento, occorra a soddisfare le esigenze di chi si trovi in stato di bisogno. Inoltre l’Associazione si propone lo scopo di organizzare, partecipare e intervenire in qualsiasi evento pubblico (culturale, politico, storico, artistico e religioso) ai fini della difesa, divulgazione e sensibilizzazione sui temi della  Carità e della Fede Cristiana.

ASSOCIATI

Art. 4) - Sono “Associati” le persone od Enti la cui richiesta di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa. L’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci è a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in caso di reiezione della domanda, dovrà fornire le relative motivazioni. Gli associati, che al 31 dicembre di ogni anno non saranno in regola con la relativa quota annuale di rinnovo per la partecipazione all’Associazione (prevista ed obbligatoria per Legge) saranno considerati estromessi.

Art. 5) - La qualità di “Associato” si perde per decesso, dimissione, per morosità e/o per indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6) - Il patrimonio è costituito da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7) - L’esercizio finanziario viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello presumibile per il successivo esercizio.

CONSIGLIO DIRETTIVO E AMMINISTRAZIONE

Art. 8) - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n°5 (cinque) membri, eletti dall’Assemblea degli Associati per la durata di tre anni. In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio - alla prima riunione - provvederà alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all’Assemblea riunita.

Art. 9) - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere, qualora a tali nomine non abbia già provveduto l’Assemblea degli Associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, sia per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, che all’ammontare minimo della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal più anziano d’età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto - su apposito libro - il relativo Verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11)Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 12) - Il Presidente - ed in sua assenza il Vice-Presidente - rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 13)Gli Associati sono convocati in “assemblea” dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione telefonica o scritta  (posta ordinaria, posta elettronica, tele-facsimile), diretta a ciascun Associato. Tale convocazione dovrà essere fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e dovranno essere indicati l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In alternativa, la comunicazione della convocazione potrà essere affissa nella Sede dell’Associazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ciascun associato ha il dovere di informarsi personalmente di tali convocazioni che venissero affisse nella Sede dell’Associazione.

Art. 14) - L’Assemblea delibera: sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione; sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; sull’approvazione del bilancio; e su tutto quant’altro ad essa è demandato per legge o per statuto.

Art. 15) – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua minima di associazione. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, eccetto - in questo caso - per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei membri del Consiglio stesso.

Art. 16) - L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza del Presidente, è presieduta dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e - se lo ritiene il caso - anche due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17) - A norma dell’art. 21 del Codice Civile, in prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 18) Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre una maggioranza dei due terzi dei partecipanti all’assemblea.   

SCIOGLIMENTO

Art. 19) – Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, a maggioranza di voti, la quale provvederà poi alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

RINVIO

Art. 20) – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

 PARMA, Assemblea dei Soci Fondatori, giovedì 28 dicembre 2006, Santi Innocenti

Ordine del Giorno: Modifiche allo Statuto

CONSIGLIO DIRETTIVO

Giorgio Nicolini, Presidente - Ivanovskaia Tatiana Nikiforovna, Vice-Presidente

Paola Rastelli, Segretaria - Fiorenzo Sacco Proila, Tesoriere - Laura Ferraboschi, Consigliere

Maurizio Sandei - Francesco Dal Pozzo - Ferraroni Frieda - Arturo Calderini - Dino Pennacchietti

Padre Pio Janes (O.C.D.) - Padre Guerrino Regazzi (O.C.D.)

Registrazione in esenzione bollo e imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1, della Legge 266/1991

ASSOCIAZIONE “LUCE DI CRISTO”

Via Verdi, 3 - 43100 PARMA

Sedi distaccate: ANCONA: Via Maggini, 230 - FIRENZE: Via Vecchia Bolognese, 321

Tel./Facs. 071.83552 – Cell. 339.6424332 – Cell. 340.7190085 – Cell. 338.8702045

Conto Corrente Postale 78026101 - Codice Fiscale 92139970344

Posta Elettronica: lucedicristo@lavocecattolica.it

Sito Internet: www.lavocecattolica.it - Sito Televisivo: www.telemaria.it

 

Benedetto XVI

 (Udienza del Mercoledì, 10 gennaio 2007, sulla figura di Santo Stefano protomartire)

La storia di Stefano dice a noi molte cose. Per esempio, ci insegna che non bisogna mai disgiungere l'impegno sociale della carità dall'annuncio coraggioso della fede. Era uno dei sette incaricato soprattutto della carità. Ma non era possibile disgiungere carità e annuncio. Così, con la carità, annuncia Cristo crocifisso, fino al punto di accettare anche il martirio. Questa è la prima lezione che possiamo imparare dalla figura di santo Stefano: carità e annuncio vanno sempre insieme. Soprattutto, santo Stefano ci parla di Cristo, del Cristo crocifisso e risorto come centro della storia e della nostra vita.

 

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Prof. Giorgio Nicolini - Tel. 071.83552 - Cell. 339.6424332 - Facs. 071.83552 - Posta Elettronica: giorgio.nicolini@poste.it - Sito Internet: www.lavocecattolica.it